Art. 1
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1996, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 34.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 68.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
Art. 2
(Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
(Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 28, comma 1, della legge regionale 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della
legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 4
(Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
(Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale, in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzata a concedere assegnazioni straordinarie per favorire le convenzioni tra Comuni nelle forme di cui all'
articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina in via preventiva la misura e le modalità di concessione ed erogazione delle assegnazioni straordinarie, attenendosi ai seguenti criteri:
a) dimensione demografica dell'ente locale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo le forme di collaborazione tra piccoli Comuni, fermo restando che per i Comuni sino a 5.000 abitanti la misura dell' assegnazione straordinaria deve essere più elevata;
b) durata della convenzione: in particolare le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate al periodo di vigenza delle convenzioni;
c) entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma collaborativa.
4. Le domande per l'ottenimento delle assegnazioni straordinarie di cui al comma 1, eventualmente comprensive degli studi di fattibilità per l'ottenimento di migliori condizioni di gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dai Comuni interessati o da altro soggetto pubblico da essi formalmente delegato e già istituito, corredate della documentazione specificata dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996