Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI
AUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI
Art. 2
 (Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
 (Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 4
 (Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 6
 (Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
relativi all'anno 1996)
(programma 0.7.1.)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per lire 1.800 milioni al capitolo 961 e per lire 3.500 milioni al capitolo 959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7 tra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;
b) per metà in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 7
 (Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento
degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, e modificato dal comma 9, relativamente agli interventi a favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1995, come da ultimo modificato dal comma 9, per gli anni successivi al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.
11. Sono ammesse al riparto dei finanziamenti disposti dai commi 9 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 8/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora impegnati al 31 dicembre 1995, le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, nonché le domande presentate ai sensi del comma 10 relativamente ai mutui il cui ammortamento decorra dal 1996.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 10 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000
CAPO III
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 8
 (Accordi di programma)
(programma 0.6.3.)
2. Il predetto onere di lire 779.500.000 fa carico al capitolo 912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 19.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. L' Amministrazione regionale, nell' ambito di un accordo di programma stipulato ai sensi della legge 142/1990, è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per interventi di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili, della viabilità e dell'area verde del comprensorio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. L'erogazione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. La Giunta regionale determina, in via preventiva, la misura e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, attenendosi al criterio di dare opportuno completamento alle opere iniziate ed a quelle immediatamente cantierabili.