Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 71
1. In attesa del trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Cave del Predil in Comune di Tarvisio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e del trasferimento al Comune di Tarvisio del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Riofreddo, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 44/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese derivanti dalla gestione di detto patrimonio civile, nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio già industriale e minerario di proprietà regionale in località Cave del Predil e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 11, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 14, L. R. 14/1998