Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 7
 (Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento
degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, e modificato dal comma 9, relativamente agli interventi a favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1995, come da ultimo modificato dal comma 9, per gli anni successivi al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.
11. Sono ammesse al riparto dei finanziamenti disposti dai commi 9 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 8/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora impegnati al 31 dicembre 1995, le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, nonché le domande presentate ai sensi del comma 10 relativamente ai mutui il cui ammortamento decorra dal 1996.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 10 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000