Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 61
 (Interventi a favore della cooperazione sociale)
(programmi 2.5.3. e 3.3.3.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, č autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalitā previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale 7/92, č autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1996, di lire 300 milioni per l'anno 1997 e di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 8/1995, č autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.