Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996