Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 48
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 2 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, č autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 18/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalitā previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 55/1972, č autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.