Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 36
 (Strutture socio-assistenziali)
(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, č autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 39/1995, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1998.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1997;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006;
c) lire 2.500 milioni per l'anno 2007.

7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per il completamento della ristrutturazione dell'Istituto.
10. Il contributo di cui al comma 9 č concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Sull'immobile per il quale č concesso il contributo regionale di cui al comma 9 č costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
13. Per le finalitā previste dal comma 9 č autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.
14. Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo 4872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalitā previste dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 39/1995, č autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalitā previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, č autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.