Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 35
 (Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalitā previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 5/1994 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, č autorizzata la spesa complessiva di lire 14.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.
6. La sovvenzione di cui al comma 5 č concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanitā.
7. Per le finalitā previste dal comma 5, č autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
2 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000