Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 15
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1995, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999