Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 14
 (Opere e interventi a servizio del territorio)
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,
1.1.2. e 1.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 34, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1996 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 2.200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
15. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. È revocata la spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 18.494.117.006 per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 18.494.117.006 fa carico al capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
20. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
22. Il predetto onere di lire 4.050 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
24. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
25. È revocato il limite d'impegno di lire 350 milioni autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003 dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
27. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
28. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
30. In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento idrico del Comune di Paularo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica dell'acquedotto nonché per le opere di presa e manufatti annessi dell'acquedotto comunale.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
33. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
34. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.
35. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
37. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
38. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 28/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
39. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
41. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.