Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI
AUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI
Art. 2
 (Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
 (Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 4
 (Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996