Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 65
1. La spesa di lire 3.510 milioni autorizzata per l'anno 1996 dal combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera a), dall'articolo 32, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è ridotta di lire 2.830 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
2. La spesa di lire 8.190 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge regionale 35/1995, è ridotta di lire 5.470 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.