Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 6
 (Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
relativi all'anno 1996)
(programma 0.7.1.)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per lire 1.800 milioni al capitolo 961 e per lire 3.500 milioni al capitolo 959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7 tra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;
b) per metà in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.