Legge regionale 06 febbraio 1996, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).
Art. 42
(Tutela dei beni artistici e storici) (programma 2.4.1.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.