Art. 38
(Incentivazioni per l'assistenza in famiglia
di anziani e non autosufficienti)
(programma 2.2.1.)
2. Per l'ottenimento dei contributi, i Comuni, tramite l'ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite nuove istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.