Legge regionale 10 gennaio 1996 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 3

(Applicabilità dell'articolo 1 della legge regionale 8/1992alla provincia di Trieste)

(1)

1. Ai fini della presente legge l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, si applica all'intera provincia di Trieste.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).