Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 2
 (Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo
principale)
2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:
a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 84, L. R. 13/1998