Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.
Art. 13
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 84, comma 8, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 16, L. R. 13/1998