Art. 13
(Priorità per la concessione degli incentivi e degli
interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'
articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 84, comma 8, L. R. 13/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 16, L. R. 13/1998