Legge regionale 05 gennaio 1996, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.
Art. 8
 (Norma finanziaria)
1. Alle associazioni e ai consorzi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 della presente legge č assegnato un contributo straordinario di lire 15 milioni a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute e di primo impianto.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 č istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.3.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 2800 (1.1.161.2.10.12) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1995.