Art. 6
(Poteri delle associazioni)
1. Le associazioni riconosciute hanno diritto di accedere ad ogni beneficio previsto dalle leggi regionali in materia agro-silvo-pastorale e di agriturismo; ad esse possono essere affidate funzioni, per l'esecuzione di opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario e di tutela ambientale del loro patrimonio immobiliare o di quello di singoli proprietari che abbiano a tal fine incaricato l'associazione.