Art. 7
(Controlli)
1. Lo svolgimento delle attività proprie dell'associazione è sottoposto ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Particolari prescrizioni possono essere stabilite per le funzioni affidate ai sensi dell'articolo 6.
2. Le associazioni trasmettono all'Assessore alle foreste e parchi, anche ai fini dell'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 4, le deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, nonché le deliberazioni di modificazione dello statuto ed ogni altra definita di straordinaria amministrazione.
3. La Regione può richiedere informazioni e notizie sia in ordine alle deliberazioni ad essa inviate, sia, nel rispetto dell'autonomia statutaria, su altre questioni riguardanti la vita associativa che abbiano rilievo pubblico.