Legge regionale 05 gennaio 1996, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.
Art. 5
 (Coordinamento tra associazioni e con enti locali)
1. Le associazioni riconosciute ed iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 stabiliscono tra di loro modalità di coordinamento delle rispettive iniziative ed attività sia in via generale che per materie definite di comune interesse.
2. Gli enti locali possono prevedere nei loro statuti forme e modalità di coordinamento e di cooperazione con le associazioni riconosciute.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 25/2016