Legge regionale 05 gennaio 1996, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.
Art. 1
(Riconoscimento di personalitā giuridica)
1.
Ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietā collettiva in zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, č riconosciuta personalitā giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni di similare natura, denominate Vicinia o Vicinanza consorziale o Consorzio vicinale od altrimenti identificate e di cui all'
articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
ed agli articoli 21 bis, come aggiunto dall'
articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38
, e 23, come sostituito dall'
articolo 7 della legge regionale 38/1986
, della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
.
2.
La personalitā giuridica č riconosciuta e concessa in conformitā alle vigenti disposizioni di legge ed alle condizioni previste dalla presente legge.