Legge regionale 06 novembre 1995 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

Art. 1

(Interventi per il diritto allo studio universitario aisensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge24 dicembre 1993, n. 537)

1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate, in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 537/1993, ad interventi che possono essere attuati anche attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.