All'
articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il testo del comma 3, come sostituito dall'
articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 30, č sostituito dal seguente:
<< 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualitā dei contributi č comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo. >>.