Legge regionale 06 novembre 1995, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.
Art. 5
1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano gią scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.