Legge regionale 06 novembre 1995, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.
Art. 18
 (Utilizzo delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.