1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.