1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, per le spese sostenute negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, ancorché i relativi pagamenti siano stati effettuati negli esercizi successivi.