Art. 1
(Interventi per il diritto allo studio universitario ai
sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537)
2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.