Legge regionale 06 novembre 1995, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2012

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 23/2012
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 12
1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è esteso dall'1 gennaio 1995 anche alla lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e postnatale, sia bovina che delle specie bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 13
1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 8/1995 le parole: << per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti relativi agli immobili di sua proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 >> sono sostituite dalle parole << per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico. >>.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 31/1996
2 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 7/1999 con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 47 della medesima L.R. 7/99, come stabilito dallo stesso articolo 49.
3 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 2, L. R. 7/1999
Art. 15
 (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE)
1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purché gli investimenti risultino effettuati successivamente all'1 gennaio 1995.
Art. 18
 (Utilizzo delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 34, L. R. 13/2002
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002