Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO I
 COPERTURA FINANZIARIA
DELLA MANOVRA DI ASSESTAMENTO
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 393.496.482.836 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e nel bilancio per l'anno 1995, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1994, nell'importo di lire 588.334.728.446.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 290.686.041.155, i residui attivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 4.150.892.638.000, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 2.306.008.927.663, nonché i trasferimenti all'anno 1995, accertati in lire 1.547.235.023.046.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1995 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.
Art. 13
 (Riduzioni di limiti d'impegno)
2. Lo stanziamento del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 3.807.594.942, suddiviso in ragione di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Le annualità del limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono ridotte di lire 26.141.380 per l'anno 1995 e di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. In relazione al disposto dei commi 4 e 5 lo stanziamento del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.238.141.380, suddiviso in ragione di lire 26.141.380 per l'anno 1995, lire 605.000.000 per l'anno 1996 e lire 607.000.000 per l'anno 1997.
Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Alla copertura della somma complessiva di lire 212.409.316.138 - relativa all'anno 1995 - corrispondente all'importo risultante dalla somma tra la differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 2 - lire 60.177.255.000), la differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 43.643.316.138) nonché le nuove o maggiori spese (lire 108.588.745.000) autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 16, 21, 23, 24, 26, 27, 32, 40, 57, 61, 66, 74, 77, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 110 e 113, nonché dall'articolo 94 limitatamente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 194.838.245.610 con la disponibilità, di pari importo, derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 4.995.730.834, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 2272 - lire 150 milioni;
2) capitolo 2360 - lire 200 milioni;
3) capitolo 2863 - lire 269.167.468, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 9 febbraio 1995;
4) capitolo 3342 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell' 8 febbraio 1995;
5) capitolo 3353 - lire 400 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
6) capitolo 6430 - lire 100 milioni;
7) capitolo 6493 - lire 200 milioni;
8) capitolo 6533 - lire 616.563.366;
9) capitolo 6609 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
10) capitolo 6836 - lire 120 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 13/1995;
11) capitolo 7325 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
12) capitolo 8459 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 12/1995;
13) capitolo 8920 partita n. 57 - lire 500 milioni;
c) per lire 3.575.339.694 con le disponibilità derivanti da:
1) le riduzioni di spesa previste dall'articolo 13 (lire 1.295.339.694);
2) la riduzione di spesa prevista dall'articolo 59, comma 8 (lire 2.000 milioni);
3) la riduzione di spesa relativa alla revoca del limite d'impegno prevista dall'articolo 102, comma 1 (lire 280 milioni);
d) per lire 9.000 milioni con le maggiori entrate previste dall'articolo 109.

2. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1996 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 83, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 205.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.874.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.

3. Alla copertura della somma complessiva di lire 4.080.000.000 - relativa all'anno 1997 - corrispondente alle nuove o maggiori spese autorizzate per il medesimo anno, con esclusione di quelle previste dagli articoli 32, 57, 59, 66, 77, 100, 102 104, 106 e 108, che trovano copertura negli articoli medesimi, si provvede:
a) per lire 203.801.686 con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 3);
b) per lire 2.000 milioni mediante storno dal capitolo 4398;
c) per lire 1.876.198.314 con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'articolo 13.