Art. 99
(Interventi a favore della promozione dello
sviluppo turistico)
(programmi 3.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica (APT) un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per la promozione dello sviluppo turistico.
2. Le modalitā e le condizioni per l'erogazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.