Art. 72
(Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della
legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come da ultimo modificata dall'
articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, dagli articoli 6 e 8 della
legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'
articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'
articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della
legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.