Art. 67
(Impianti sportivi di interesse regionale e
interprovinciale)
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1995.