Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 47
 (Completamento centri diurni per anziani
nei Comuni montani)
(programma 2.2.2.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, contributi straordinari per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalitā riabilitative, integrati con la rete dei servizi operanti sul territorio.
2. La domanda č presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata da una relazione tecnica illustrativa degli interventi di completamento da realizzare e dal relativo preventivo di spesa.
4. Sugli immobili per i quali č concesso il contributo regionale di cui al comma 1 č costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilitā della struttura.
5. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - č istituito il capitolo 4868 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni dei territori montani, carenti di strutture riabilitative, per il completamento di centri diurni per anziani a carattere sperimentale e finalitā riabilitative >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1995.