Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 42
 (Progettazione di opere di edilizia sanitaria e
ospedaliera)
(programma 2.1.2.)
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, le Aziende sanitarie presentano alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:
a) delibera di affidamento dell'incarico di progettazione;
b) delibera di approvazione o recepimento dei progetti da cui risulti anche la data della consegna degli stessi;
c) rendiconto degli oneri di progettazione maturati ai sensi del disciplinare di incarico, riferiti all'opera o alla parte della stessa non più realizzabile in conseguenza delle modificazioni programmatorie di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4459 (2.1.237.3.08.08) con la denominazione << Finanziamenti alle Aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1995.