Art. 41
(Interventi per l'attuazione della revisione della rete
ospedaliera regionale)
(programma 2.1.1.)
1. Per l'attuazione della
legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, di revisione della rete ospedaliera, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente sulla base di appositi programmi di riorganizzazione delle attivitā sanitarie anche integrativi dei piani annuali di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della
legge regionale 13/1995.
2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalitā prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - č istituito il capitolo 4373 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione "Finanziamenti straordinari alle Aziende sanitarie per interventi di revisione della rete ospedaliera regionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.