Art. 23
(Interventi in attuazione della
legge 29 gennaio 1992,
n. 113, finanziati con fondi statali)
(programma 1.3.1.)
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 2828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 177 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 177 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 69 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'
articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25.