Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 21
 (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle
Comunitā montane relative all'anno 1995)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitā montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione X - č istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunitā montane relative all'anno 1995 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.