Art. 17
(Finanziamento all'Azienda delle Foreste
per interventi su immobili di proprietà regionale)
(programma 0.6.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda delle foreste un finanziamento straordinario di lire 410 milioni per l'anno 1995 per le confinazioni delle proprietà regionali in gestione all'Azienda, nonché per l'esecuzione di opere di adeguamento alle prescrizioni di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti di immobili di proprietà della Regione in gestione all'Azienda medesima.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 410 milioni per l'anno 1995.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l' anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 2 programma 0.6.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. Sezione I - il capitolo 251 (1.1.235.3.01.01) con la denominazione << Finanziamento straordinario all'Azienda delle foreste per le confinazioni delle proprietà regionali in gestione all'Azienda e per l' adeguamento degli impianti di edifici regionali in gestione all' Azienda alle norme di sicurezza di cui alla
legge 5 marzo 1990, n. 46 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 410 milioni per l'anno 1995.