Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 16
 (Finanziamento straordinario a copertura
della maggiore spesa sanitaria
sostenuta nell'anno 1994)
(programma 2.1.1.)
1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994 l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere nell'anno 1995 agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 30.000 milioni.
2. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento straordinario previsto dal comma 1 avviene con le medesime modalitā prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - č istituito il capitolo 4389 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a copertura della maggior spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1994 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 30.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).