Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 13
 (Riduzioni di limiti d'impegno)
2. Lo stanziamento del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 č ridotto dell'importo complessivo di lire 3.807.594.942, suddiviso in ragione di lire 1.269.198.314 per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Le annualitā del limite d'impegno di lire 300 milioni, autorizzato per l'anno 1993 con l'articolo 68, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono ridotte di lire 26.141.380 per l'anno 1995 e di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. In relazione al disposto dei commi 4 e 5 lo stanziamento del capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 č ridotto dell'importo complessivo di lire 1.238.141.380, suddiviso in ragione di lire 26.141.380 per l'anno 1995, lire 605.000.000 per l'anno 1996 e lire 607.000.000 per l'anno 1997.