Art. 109
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 del bilancio per l' anno 1995, il cui stanziamento è elevato di lire 9.000 milioni per l'anno 1995.