Art. 103
(Autorizzazione degli interventi)
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 si provvede, secondo i relativi piani finanziari:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura FEAOG sezione orientamento;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) con risorse proprie.