Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Art. 1
 (Assestamento di bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 393.496.482.836 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e nel bilancio per l'anno 1995, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 32/1989 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1994, nell'importo di lire 588.334.728.446.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza finale di cassa, accertata in lire 290.686.041.155, i residui attivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 4.150.892.638.000, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1994, accertati in lire 2.306.008.927.663, nonché i trasferimenti all'anno 1995, accertati in lire 1.547.235.023.046.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1995 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.