Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
Art. 21
 (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle
Comunitā montane relative all'anno 1995)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitā montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione X - č istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunitā montane relative all'anno 1995 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 32
 (Interventi nel settore dei parcheggi.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.4.3.)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 2.123.073.000 e il limite di impegno di lire 1.061.537.000.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.184.610.000 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 1.057.023.000 per l'anno 2004.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 122/1989, in materia di parcheggi, sono autorizzati, nell'anno 1995, due limiti di impegno di lire 743.750.000 ciascuno e il limite di impegno di lire 1.487.500.000.
5. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura seguente:
a) lire 2.975 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;
b) lire 2.231.250.000 per l'anno 2004;
c) lire 1.487.500.000 per gli anni 2005 e 2006.

9. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 e dal 1998 al 2006, dai commi 2 e rispettivamente 5, e le correlate quote di entrata gravano sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
 (Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a
titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e per contribuire al ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi di trasporto pubblico locale esercitati dalle aziende pubbliche e private per gli anni dal 1987 al 1993, č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1995, da erogarsi con modalitā che sono predisposte dalla Giunta regionale.
2. Qualora nel periodo previsto al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore della legge siano intervenuti subentri nelle concessioni, o costituzione di nuove aziende derivanti da fusioni o accorpamenti di aziende preesistenti, i contributi a queste spettanti sono concessi alle nuove aziende.
3. L'onere di lire 10.000 milioni di cui al comma 1 fa carico al capitolo 3988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, giā previsti in relazione all'autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, rinviato da parte del Governo, č elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1995. La denominazione del capitolo 3988 č conseguentemente cosė modificata: << Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1993. >>.
4. Al residuo onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 12 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).