Art. 84
(Interventi per lo sviluppo economico della montagna
finanziati con fondi statali)
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7265 dello stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'
articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 21 febbraio 1995, n. 25, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.