(Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.)
3. All'onere complessivo di lire 3.700 milioni derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le rispettive autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7361 - lire 2.400 milioni relativi all'anno 1995, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7302 - lire 1.189 milioni relativi all'anno 1995, di cui lire 889 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25, e lire 111 milioni relativi all'anno 1996.