Art. 7
(Approvazione tabella riduzione limiti di impegno a
copertura statale o mista statale-regionale)
1. I limiti di impegno riportati nell'annessa tabella << F >> sono ridotti, in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, per gli importi e per i periodi indicati nella tabella medesima.
2. Corrispondentemente per le annualità a copertura statale è prevista per i medesimi anni la riduzione di pari importo dell'entrata assegnata dallo Stato come indicato nella tabella << F >>.
3. Sono altresì ridotti di pari importo i relativi stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1998 al 2020 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.