Art. 115
(Partecipazioni azionarie)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di procedere alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute, è autorizzata a promuovere operazioni di concentrazione o di fusione tra società ovvero a cedere od a conferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni.
2. Prima di procedere con le operazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni consiliari, con una apposita deliberazione il piano strategico di riordino delle proprie partecipazioni azionarie, nonché gli indirizzi e le modalità del riordino stesso.